Art. 3.
(Camera di conciliazione per i lavori pubblici).

      1. La camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, è sostituita dalla camera di conciliazione per i lavori pubblici.

 

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      2. Alla camera di conciliazione sono mantenuti i compiti già attribuiti alla camera arbitrale dalla normativa vigente in materia.
      3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la camera di conciliazione, su istanza di chi ha interesse o anche d'ufficio, adotta, in contraddittorio con gli interessati, soluzioni appropriate per evitare il sorgere di contenzioso o per risolverlo, anche relativamente alle procedure di affidamento dei lavori.
      4. Qualora sia accertata l'esistenza di irregolarità, la camera di conciliazione informa l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'applicazione delle misure previste dall'articolo 4, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dell'eventuale adozione di ogni misura cautelare appropriata circa gli atti e le procedure illegittimi e diffida i soggetti interessati ad eliminare la violazione delle norme assegnando un congruo termine.
      5. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 4, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici con provvedimento motivato applica a carico del soggetto inottemperante una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore all'1 per cento e non superiore al 10 per cento dell'importo dell'affidamento o dei lavori affidati, fissando i termini per il pagamento della sanzione, la cui riscossione avviene mediante ruoli.
      6. I provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e della camera di conciliazione sono impugnabili davanti al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.